RED 2002

La legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002) ha previsto, all'articolo 38, l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001) della misura delle "maggiorazioni sociali" fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (un milione di lire). L'aumento spetta alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, alle pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive, alle pensioni sociali, agli assegni sociali, alle prestazioni INVCIV. La corresponsione di tale aumento è subordinata all'invio della dichiarazione RED ed al rispetto dei segunti requisiti:

REQUISITI DI ETA'

L'interessato deve avere 70 anni di età. Questa può essere ridotta fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65) di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazioni pari o superiori a due anni e mezzo. Per pensionati invalidi totali (invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolati di pensione di inabilità ex legge 222/1984) detto limite è abbassato a 60 anni.

REQUISITI DI REDDITO

L'interessato deve avere 70 anni di età. Questa può essere ridotta fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65) di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazioni pari o superiori a due anni e mezzo. Per pensionati invalidi totali (invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolati di pensione di inabilità ex legge 222/1984) detto limite è abbassato a 60 anni.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

·         I redditi relativi alle pensioni indicate nella "richiesta Red" non ndevono essere dichiarati in quanto saranno conteggiati direttamente dall'Inps;

·         I redditi, conseguiti sia in Italia che all'estero, devono essere dichiarati al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei tyrattamenti di famiglia;

·         Gli importi dei redditi devono erìssere dichiaratinella valuta del Paese estero di residenza.

·         Non vanno indicati i redditi della casa di abitazione, quelli delle pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dalla finanziaria 2001, eventuali sussidi economici non aventi carattere di continuità erogati da Enti pubblici ed infine gli indennizzi corrisposti in base alla legge 25 febbraio 1992.

·         Nel caso di variazione dello stato civile con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2002 i Caf ed i soggetti abilitati potranno acquisire l'informazione. Nel caso in cui invece la variazione intervenga dal 1° gennaio 2002 è necessario l'intervento della sede.

·         Nel caso in cui lo stato civile sia assente, (cod. 9 indicato nella stringa) è obbligatoria l'acquisizione, mentre nel caso in cui lo stato civile acquisito sia "2" (coniugato) è obbligatoria l'acquisizione dei dati del coniuge.

Nelle dichiarazioni devono essere considerati i redditi conseguiti nell'anno per il quale si richiede l'aumento della maggiorazione, e in prima applicazione, per l'attribuzione dal 1° gennaio 2002 devono pertanto essere considerati i redditi presuntivi dell'anno 2002.